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Statuto Società Italiana di Psiconeurobiologia

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO

Articolo 1
È costituita una Associazione Scientifica senza scopo di lucro denominata “Società Italiana di Psiconeurobiologia", nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato italiano.

Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Pordenone piazza Risorgimento n.1.
L'Associazione può istituire con decisione del Organo Amministrativo sedi operative in base allo sviluppo delle proprie attività.

Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro.
Gli scopi dell’Associazione sono:
- la ricerca nel campo delle correlazioni psico-neuro-biologiche; nello specifico la promozione di studi e ricerche finalizzate all’evidenza dei processi biochimici e molecolari implicati nelle patologie, all’interno di un modello olistico dell’individuo fondato sulla inscindibilità della Mente dal Corpo;
- promuovere la convergenza di saperi convenzionali, quali la Patologia Generale, la Biologia, la Biofisica, la Psicologia, la fisica Quantistica, l’Etologia, e saperi non convenzionali, tra i quali le CAM (omeopatia, medicina tradizionale cinese, fitoterapia), al fine di configurare un modello del vivente coerente con le più aggiornate acquisizioni scientifiche;
- promuovere la ricerca nel campo dei meccanismi biofisici implicati nell’organizzazione e nel funzionamento degli organismi viventi;
- definire, illustrare e diffondere il modello olistico quale paradigma di comprensione della salute e della malattia e, in senso più ampio, dell’organismo vivente.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione si propone di:
- organizzare convegni e incontri di studio nazionali ed internazionali;
- promuovere attività di formazione permanente con programmi annuali accreditati ECM nei confronti degli associati, della classe medica e degli operatori della salute e comunque di tutte le categorie interessate al piano sanitario nazionale per l'area di riferimento dell’associazione;
- promuovere attività di ricerca nel campo della psiconeurobiologia e aree affini, nonché studi sull'argomento e di progetti di ricerca;
- promuovere ricerche congiunte, dibattiti e confronti scientifici di tipo interdisciplinare;
- assegnazione di borse di studio e di ricerca;
- collaborazione, scambio e confronto sulle conoscenze in oggetto agli scopi dell’Associazione con organizzazioni ed enti scientifici, economici, politici, sociali, pubblici e privati sia a livello nazionale che internazionale (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, Istituti di Eccellenza etc.);
- fornire consulenze scientifiche rivolte a singoli e organizzazioni pubbliche e private per la realizzazione di studi, ricerche o linee guida, in collaborazione con ASSR, altre Società Scientifiche o altri Enti pubblici e privati;
- informare e sensibilizzare il mondo scientifico, le autorità politiche o amministrative, i mass media e il pubblico in genere sui progressi della ricerca nel campo della psiconeurobiologia;
- pubblicare atti, memorie, relazioni scientifiche e diffondere testi, informazioni e notizie mediante l'utilizzo di supporti sia cartacei che telematici;
- svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione si compone di tutti i beni  provenienti da acquisti, oppure da lasciti di privati o da enti.
L'Associazione dispone dei seguenti redditi:
a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni o di altri Enti pubblici o privati;
b) le quote associative dei soci;
c) le entrate derivanti dall’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri di studio e altre iniziative;
d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
e) le entrate per le prestazioni convenzionate con enti ed istituzioni pubbliche o private;
f) le eredità, i legati e le donazioni espressamente destinati all’incremento del patrimonio medesimo;
g) le ulteriori forme di finanziamento.
La quota associativa minima è stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può prevedere una quota associativa ridotta per determinate categorie di Soci in presenza di condizioni oggettive.

Articolo 5
Il patrimonio ed i redditi dell’Associazione sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’Articolo 3 del presente statuto.

Articolo 6
Ai Soci non può essere attribuito alcun utile o avanzo di gestione o riserva né altra utilità in natura neppure in ipotesi di scioglimento dell’associazione.

Articolo 7
Eventuali emolumenti, salari, stipendi, a chiunque e a qualunque titolo corrisposti, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

ASSOCIATI

Articolo 8
Sono Soci Fondatori, oltre i partecipanti all’atto costitutivo dell'Associazione, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o all'estero che presentino la domanda di ammissione, qualora sia accolta, entro novanta giorni dalla data di costituzione.
Oltre i Fondatori possono divenire Soci Ordinari, con i medesimi diritti ed obblighi dei Soci Fondatori, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o all’estero che aderiscano all’Associazione. I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata un anno per l’altro dalla assemblea dei soci.
Possono essere nominati Soci Onorari le persone che contribuiscono, in modo particolare, sul piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Ai Soci Onorari competono gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari, eccezion fatta per il versamento della quota associativa annuale e per la partecipazione alle decisioni dell’Assemblea riservata esclusivamente ai Soci Ordinari.
Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Soci Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni, sia in Italia che all'estero, che contribuiscono al raggiungimento dello scopo dell'Associazione. I Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma sono esentati dal versamento della quota annuale.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione che per causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 9
La domanda di ammissione, corredata di Curriculum Vitae, in caso di persona fisica, va rivolta al Consiglio di Amministrazione, il quale decide insindacabilmente sull’ammissione dei Soci, senza necessità di motivazione, comunicando risposta scritta.

Articolo 10
La qualità di Socio cessa:
- per dichiarazione unilaterale di recesso comunicata per iscritto e con due mesi di anticipo, al Consiglio di Amministrazione;
- per esclusione deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’Articolo 24 del Codice Civile, e successive modifiche e integrazioni;
- per morte del Socio.
I Soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori (o Revisore Unico), se nominato.
La partecipazione alle cariche associative non dà diritto ad alcun compenso. Sono consentiti i rimborsi spese.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata quando gli interessi dell’associazione lo rendano opportuno o quando ne è fatta formale richiesta da almeno un quinto dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura del precedente anno associativo.
Dal bilancio devono espressamente risultare i contributi pubblici e privati ricevuti nonché le donazioni ed i lasciti intervenuti nell’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione deve inviare ai Soci un invito scritto, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica (con avviso di ricevimento) di partecipazione all’Assemblea con indicazione dell’ordine del giorno almeno otto giorni prima della riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
Tutti i Soci maggiori d’età, fatte salve diverse previsioni espresse del presente statuto, hanno gli stessi diritti di voto e di essere eletti alle cariche interne all’Associazione; ciascuno dei Soci così individuati ha diritto ad un solo voto per ogni singola votazione.
L’Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico; elegge e revoca gli Amministratori, approva il bilancio consuntivo e la relazione annuali, dispone su ogni altra importante decisione della vita dell’Associazione eccezion fatta per quelle la cui competenza è riservata all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea ordinaria dei Soci approva l’operato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico. La revoca degli Amministratori può avvenire il qualsiasi momento, con esplicita mozione di sfiducia, da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica (con avviso di ricevimento) inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua tenuta. Essa delibera anche sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio sociale, sugli atti dispositivi del patrimonio immobiliare. Le delibere sono adottate:
-   in prima convocazione alla presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
-   in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, a maggioranza assoluta dei votanti.
Ai fini della convocazione dell’Assemblea i Soci sono domiciliati agli indirizzi da essi forniti alla data di iscrizione ed indicati nel Libro Soci. E’ ammesso farsi rappresentare da altro Socio conferendo la delega in forma scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di dieci deleghe.
Le delibere dell’Assemblea devono essere trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, nominato di volta in volta dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e dal Segretario o in sua assenza da un Socio designato dai presenti.

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE

Articolo 13
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, determinato concretamente dall’assemblea che li nomina. Gli Amministratori sono eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea, salva eventuale diversa durata stabilita dall’Assemblea al momento della nomina, e possono essere rieletti. Il Consiglio scaduto resta in carica in ogni caso fino a che un nuovo Consiglio venga eletto.
Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione si dimetta o decada prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di tempo intercorrente fino alla successiva Assemblea, di cooptare un nuovo componente con l’obbligo di richiedere all’Assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o decaduto. La durata del mandato di detto Consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione coevo alla sua cooptazione. Non possono essere eletti per cooptazione più di metà degli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all’Assemblea la revoca dell’incarico del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea unitamente ad una relazione scritta dell’attività svolta;
- deliberare le variazioni di bilancio preventivo e la destinazione delle nuove e maggiori entrate da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione;
- apprestare il programma annuale dell’Associazione, sorvegliare l’esecuzione ed approvare i programmi di attività organizzative delle sezioni e le relazioni delle attività svolte;
- proporre all’Assemblea la nomina a Socio Onorario di quelle persone che contribuiscano sul piano sociale, tecnico e culturale al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- tenere, aggiornandolo entro il termine di presentazione del bilancio annuale, il Libro Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì investito dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con l’eccezione delle materie riservate all’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, dal presente statuto. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente al quale spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà altresì esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente, al quale competono le funzioni del Presidente vicario, in caso di impedimento di quest’ultimo, è nominato dal Presidente stesso tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione dal Presidente, collabora con il Presidente nel redigere e conservare i verbali delle adunanze e dei congressi; esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.
Tra i membri del Consiglio di Amministrazione può essere nominato dal Presidente un Tesoriere il quale è presente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura gli atti amministrativi contabili, predispone i bilanci ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statuarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
All'interno del Consiglio di Amministrazione il Presidente può nominare una Giunta Esecutiva per lo svolgimento della gestione ordinaria dell'Associazione e i compiti specificatamente ad essa delegati dal Consiglio di Amministrazione. La Giunta Esecutiva è composta da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 15
L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, scelto tra persone particolarmente meritevoli con riferimento allo scopo istituzionale dell'Associazione.
Il Presidente Onorario può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell'Assemblea.
Il Presidente Onorario rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL REVISORE UNICO

Articolo 16
L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, può nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori, composto di tre membri di  cui  almeno uno scelto fra i non Soci. I Revisori o il Revisore Unico vengono eletti per tre anni e possono essere rieletti. Valgono per il Collegio dei Revisori, per quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo e la natura dell’organo in oggetto, le previsioni in materia di nomina, dimissioni, decadenza e revoca degli Amministratori.
I Revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente dello stesso. Il Collegio sorveglia la corretta tenuta delle scritture contabili e presenta all’Assemblea annuale di approvazione del bilancio una propria relazione sulle verifiche eseguite esprimendo il proprio parere sul bilancio stesso. L’assemblea, all’atto della nomina, stabilisce il compenso per tutta la durata dell’incarico.

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17
L’esercizio annuale dell’Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 18
Le Sezioni Organizzative possono essere istituite, su richiesta di almeno cinque Soci, con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche l’ambito territoriale di attività. Le delibere di istituzione delle sezioni debbono indicare l’onere che ne deriva all’Associazione nell’esercizio finanziario in corso ed in quello successivo ed i mezzi per farvi fronte.
Ad ogni sezione è preposto un delegato dell’Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i Soci residenti nell’ambito territoriale della sezione. Detto incarico può essere revocato dall’Assemblea.
L’incarico di delegato è gratuito, dura tre anni e può essere rinnovato.
Le sezioni hanno autonomia di iniziativa nell’ambito delle finalità dell’Associazione e nei limiti dei mezzi destinati a finanziarne l’attività. Le sezioni svolgono inoltre quelle attività che vengono ad esse affidate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le sezioni determinano le previsioni di attività ed esaminano il resoconto delle attività svolte in riunioni alle quali sono invitati a partecipare tutti i Soci residenti nell’ambito territoriale della sezione.
Tutti gli introiti percepiti dalle sezioni debbono essere versati alla sede centrale dell’Associazione e riportati in bilancio nel conto delle entrate dell’Associazione.
Alla fine di ogni anno il delegato presenta al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione il rendiconto delle spese effettuate con i relativi documenti giustificativi per il discarico delle somme accreditate.
Il delegato invia:
-  alla sede centrale, entro il 30 novembree di ogni anno, il programma di massima dell’anno seguente, con la relativa previsione di spesa;
- entro il 31 aprile di ogni anno, al Consiglio di Amministrazione, una relazione illustrativa dell’attività svolta dalla sezione nell’anno precedente.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio viene destinato ad organizzazioni che perseguono finalità non lucrative con scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’Organo di controllo di cui alla Legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20
Per quanto non previsto dl presente Statuto si applicano le norme di legge sulle Associazioni non riconosciute.